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Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine ai sensi dell’art. 28, comma 6 lettera c) della Legge n. 56/89, in data 15-16 dicembre 2006.
Capo I - Principi generali
Articolo 1
Le regole del presente Codice
deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo
degli psicologi.
Lo psicologo è tenuto alla loro
conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla
responsabilità disciplinare.
Articolo 2
L’inosservanza dei precetti
stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od
omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al
corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto
previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18
febbraio
1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento
disciplinare.
Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere
accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per
promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del
gruppo
e della comunità.
In ogni ambito professionale opera per
migliorare la capacità delle persone di comprendere se
stessi
e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed
efficace.
Lo psicologo è consapevole della responsabilità
sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio
professionale,
può intervenire significativamente nella vita degli altri;
pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali,
sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare
l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza
indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei
committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione
professionale.
Lo psicologo è responsabile dei propri atti
professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Articolo 4
Nell’esercizio della professione,
lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla
riservatezza, all’autodeterminazione ed
all’autonomia di
coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e
credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori;
non opera discriminazioni in base a religione, etnia,
nazionalità,
estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza,
orientamento sessuale, disabilità.
Lo psicologo utilizza
metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua
collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.
Quando sorgono
conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione
presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare
alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie
responsabilità
ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.
In tutti i
casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento
di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela
prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.
Articolo 5
Lo psicologo è tenuto a
mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad
aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in
cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa,
pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito
adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
Lo
psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di
indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle
attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
Articolo 6
Lo psicologo accetta unicamente
condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia
professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in
assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.
Lo
psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi,
delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della
loro utilizzazione; è perciò responsabile della
loro
applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed
interpretazioni che ne ricava.
Nella collaborazione con
professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia
professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo 7
Nelle proprie attività
professionali, nelle attività di ricerca e nelle
comunicazioni
dei risultati delle stesse, nonché nelle attività
didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al
contesto, il grado di validità e di attendibilità
di
informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte;
espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative
alternative,
ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici,
esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla
conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione
adeguata ed attendibile.
Articolo 8
Lo psicologo contrasta l’esercizio
abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della
Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio
dell’Ordine
i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a
conoscenza.
Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale
esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla
con esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 9
Nella sua attività di
ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i
soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso
informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e
professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di
appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la
piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare
il
consenso stesso.
Nell’ ipotesi in cui la natura della
ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i
soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha
l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero
della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere
l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per
quanto
concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non
sono
in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve
essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela,
e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di
comprendere la natura della collaborazione richiesta.
Deve essere
tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza,
alla non riconoscibilità ed all’anonimato.
Articolo 10
Quando le attività
professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo
psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro
sofferenze.
Articolo 11
Lo psicologo è strettamente
tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o
informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale,
né
informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate,
a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal
rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza
in
ragione del suo rapporto professionale.
Lo psicologo può
derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale,
anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido
e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione.
Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di
tale
consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
Articolo 13
Nel caso di obbligo di referto o
di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario
il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto
professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.
Negli
altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare
totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora
si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica
del soggetto e/o di terzi.
Articolo 14
Lo psicologo, nel caso di
intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare,
nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.
È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario,
i
componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla
riservatezza.
Articolo 15
Nel caso di collaborazione con
altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo
psicologo può condividere soltanto le informazioni
strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Articolo 16
Lo psicologo redige le
comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un
pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo
da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario
della prestazione.
Articolo 17
La segretezza delle comunicazioni
deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di
appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto
qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.
Tale
documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni
successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo
quanto previsto da norme specifiche.
Lo psicologo deve provvedere
perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale
protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine
professionale.
Lo psicologo che collabora alla costituzione ed
all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la
realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.
Articolo 18
In ogni contesto professionale lo
psicologo deve adoperarsi affinché sia il più
possibile
rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o
del
paziente, del professionista cui rivolgersi.
Articolo 19
Lo psicologo che presta la sua
opera professionale in contesti di selezione e valutazione è
tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica
competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni
contrarie a tali principi.
Articolo 20
Nella sua attività di
docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli
studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi
deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta
professionale.
Articolo 21
Lo psicologo, a salvaguardia
dell’utenza e della professione, è tenuto a non
insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento
riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla
professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline
psicologiche.
È fatto salvo l’insegnamento agli
studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli
specializzandi in materie psicologiche.
Capo II - Rapporti con l’utenza e con la committenza
Articolo 22
Lo psicologo adotta condotte non
lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non
utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per
assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.
Articolo 23
Lo psicologo pattuisce nella fase
iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale in
ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata
all’importanza
dell’opera e al decoro della professione.
In ambito clinico
tale compenso non può essere condizionato
all’esito o ai
risultati dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti
lo
psicologo è tenuto a non superare le tariffe ordinistiche
massime, prefissate in via generale a tutela degli utenti.
Il
testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato sub
lettera A al presente codice, è costituito quale parametro
per
la valutazione della misura del compenso richiesto ai sensi del comma
1 del presente articolo.
Per ogni modifica o abrogazione relativa
all’allegato sub lettera A sarà competente il
Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ai sensi
dell’art.
28 comma 6 lett. G) della L. 56/89, con la procedura prevista dal
vigente Regolamento interno, senza l’obbligo di cui alla
lettera c) del medesimo art. 28 comma 6
Articolo 24
Lo psicologo, nella fase iniziale
del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al
gruppo,
all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti
o
committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue
prestazioni, le finalità e le modalità delle
stesse,
nonché circa il grado e i limiti giuridici della
riservatezza.
Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un
consenso informato.
Se la prestazione professionale ha carattere
di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata,
ove
possibile, la prevedibile durata.
Articolo 25
Lo psicologo non usa
impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui
dispone.
Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i
soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non
utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese
che possano recare ad essi pregiudizio.
Nella comunicazione dei
risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo
psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in
relazione alla tutela psicologica dei soggetti.
Articolo 26
Lo psicologo si astiene
dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi
attività
professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo
con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate
o
dannose alle persone cui sono rivolte.
Lo psicologo evita,
inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei
confronti dell’utenza, anche su richiesta
dell’Autorità
Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa
comprometterne la credibilità e l’efficacia.
Articolo 27
Lo psicologo valuta ed
eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico
quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e
non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà
dal
proseguimento della cura stessa.
Se richiesto, fornisce al
paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più
adatti interventi.
Articolo 28
Lo psicologo evita commistioni tra
il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con
l’attività professionale o comunque arrecare
nocumento
all’immagine sociale della professione.
Costituisce grave
violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di
sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali
ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura
personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o
sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica
instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto
professionale.
Allo psicologo è vietata qualsiasi attività
che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui
indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non
patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.
Lo psicologo
non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di
colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al
rapporto professionale.
Articolo 29
Lo psicologo può
subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si
serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per
fondati motivi di natura scientifico-professionale.
Articolo 30
Nell’esercizio della
sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di
compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni
professionali.
Articolo 31
Le prestazioni professionali a
persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al
consenso di chi esercita sulle medesime la potestà
genitoriale
o la tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al
precedente comma, giudichi necessario l’intervento
professionale nonché l’assoluta riservatezza dello
stesso, è tenuto ad informare
l’Autorità Tutoria
dell’instaurarsi della relazione professionale.
Sono fatti
salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine
dell’autorità legalmente competente o in strutture
legislativamente preposte.
Articolo 32
Quando lo psicologo acconsente a
fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente
diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto
a
chiarire con le parti in causa la natura e le finalità
dell’intervento.
Capo III - Rapporti con i colleghi
Articolo 33
I rapporti fra gli psicologi
devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della
lealtà
e della colleganza.
Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi
che, nell’ambito della propria attività, quale che
sia
la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica,
vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme
deontologiche.
Articolo 34
Lo psicologo si impegna a
contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a
comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla
comunità professionale, anche al fine di favorirne la
diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
Articolo 35
Nel presentare i risultati delle
proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte
degli altrui contributi.
Articolo 36
Lo psicologo si astiene dal dare
pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro
formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito
di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro
decoro e della loro reputazione professionale.
Costituisce
aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre
clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta
professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il
decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.
Articolo 37
Lo psicologo accetta il mandato
professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.
Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario
della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze,
lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro
collega o ad altro professionista.
Articolo 38
Nell’esercizio della propria
attività professionale e nelle circostanze in cui
rappresenta
pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo
è
tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e
della dignità professionale.
Capo IV - Rapporti con la società
Articolo 39
Lo psicologo presenta in
modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e
competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico
e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi,
opinioni e scelte.
Articolo 40
Indipendentemente dai limiti posti
dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo
psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti
finalizzati al procacciamento della clientela.
In ogni caso, può
essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio
offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle
prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del
messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti
Consigli
dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto
del decoro professionale, conformemente ai criteri di
serietà
scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione.
La
mancata richiesta di nulla osta per la pubblicità e la
mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio
pubblicizzato costituiscono violazione deontologica.
Capo V - Norme di attuazione
Articolo 41
È istituito presso la
“Commissione Deontologia” dell’Ordine
degli
psicologi l’“Osservatorio permanente sul Codice
Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio
Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la
giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e
provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a
formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale
dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del
Codice
Deontologico. Tale revisione si atterrà alle
modalità
previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Articolo 42
Il presente Codice
deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla
proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi
dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio
1989,
n. 56.
